Svizzera 
Fondi non reclamati sopo il 1945
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A partire dal novembre1997, l'ufficio di Ricerca svizzero accetta soltanto richieste relative a fondi per i quali i contatti con il cliente cessarono successivamente alla Seconda Guerra Mondiale.


Chi puo' presentare una richiesta di ricerca e come?
Chiunque puo' presentare una richiesta, senza distinzione di nazionalita', residenza, razza o religione.
Le ricerche di fondi risalenti alla II Guerra Mondiale e appartenenti a vittime dell'Olocausto non sono le sole ricerche prese in considerazione.

Coloro che ritengono di essere eredi di fondi "non reclamati" depositati in banche svizzere possono contattare l'Ombudsman Bancario, che inviera' immediatamente un questionario e una breve spiegazione di come si articola la procedura.
Dopo aver riempito il questionario, i richiedenti dovranno restituirlo accompagnato da un assegno per cento franchi svizzeri. Sebbene tale deposito sia gia' stato oggetto di critiche, serve fondamentalmente allo scopo di impedire abusi.

La ricerca verra' effettuata soltanto se si verificano cinque condizioni :

  • Stabilire in modo plausibile che esiste o potrebbe esistere un conto, deposito o cassetta di sicurezza presso una banca svizzera
  • Fornire il nome dell'intestatario del conto, deposito o cassetta di sicurezza
  • Dimostrare che l'intestatario del conto e' deceduto o disperso da oltre dieci anni
  • Stabilire in modo plausibile, se necessario, il vostro legittimo diritto al conto, deposito o cassetta di sicurezza esistenti, presentando in particolare documenti ufficiali attestanti la vostra identita' e diritto all'eredita'
  • Indicare se la ricerca richiesta debba essere condotta su scala nazionale o limitata a certe banche, citta' o cantoni.


Quali sono i vostri diritti?

  • I diritti del cliente o erede nei confronti della banca restano validi anche se non ci sono stati movimenti nel conto o deposito per lungo periodo di tempo e il cliente non e' piu' stato in contatto con la banca.
  • La banca non cancella un contratto se il cliente non esiste piu'. Quindi i reclami corrispondenti a tali contratti non saranno soggetti a decadenza.
  • Tuttavia la banca si riserva il diritto di risolvere il contratto o effettuare compensazioni se le spese bancarie da addebitare al cliente o all'erede non hanno piu' copertura.
  • Se la banca non ha piu' avuto contatti con un cliente da dieci anni, i conti, depositi e/o cassette di sicurezza saranno stati contrassegnati. La banca avra' preso adeguate misure per impedire accesso non autorizzato a tali fondi.
  • Per "contatto" si intende una istruzione, comunicazione scritta o anche verbale da parte del cliente o suo procuratore che abbia determinato un movimento sul conto o deposito o una registrazione. (N.B.: Non si considerano "fondi non reclamati" i conti dei clienti che ricevono per corrispondenza gli estratti conto e la cui corrispondenza non torna indietro alla banca.)
  • Se un cliente ha parecchi conti, depositi o cassette di sicurezza un contatto relativo anche ad uno solo di essi fara' si' che tutti gli altri conti, depositi e cassette di sicurezza di tale cliente non vengano piu' considerati come "fondi non reclamati".
  • Nel caso di conti, depositi o cassette di sicurezza relativi a "fondi non reclamati", la banca e' tenuta a salvaguardare gli interessi dei legittimi clienti o dei loro eredi che abbiano titolo a tali fondi.

 

Quanto costa?
La tariffa di ricerca ammonta a 100 franchi svizzeri. Se la ricerca viene accettata, il deposito di 100 franchi svizzeri non vi sara' restituito.

Chi contattare
In conformita' con la consuetudine svizzera, le banche hanno designato un "Ombudsman" per dirimere tali questioni. L'Ombudsman attualmente in carica e' il sig. Hanspeter Härni.

Ombudsman Bancario (mediatore)
Schweizergasse 21
P.O. Box 1818
CH - 8021 Zurich
Tel.: +41 (0) 1 213 14 50 (mediazione / 8:30 – 11:30 a.m.)
Tel.: +41 (0) 1 213 14 60 (richieste informazioni su fondi non reclamati)
Fax:  +41 (0) 1 210 37 20


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